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Sez. 3, Sentenza n. 11634 del 26/05/2014 (Rv. 630993 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Conseguenze - Applicabilità dell'effetto espansivo della sentenza ex art. 1306 cod. civ.
Stato
decisa il 2014-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630993-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE

In tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)