Sez. 1, Sentenza n. 19735 del 02/10/2015 (Rv. 637311 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Dichiarazione dello stato di adottabilità - Apertura del procedimento - Notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c. - Conoscenza dell'indirizzo del destinatario - Necessità - Notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, è consentito procedere alla notificazione del decreto di apertura del procedimento nei confronti di persona non residente, né domiciliata, né dimorante nel territorio nazionale nelle forme previste dall'art. 142 c.p.c. soltanto se ne sia conosciuto l'indirizzo; in caso contrario, quando le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario non hanno dato esito nonostante l'impiego della normale diligenza - da valutare anche alla stregua delle esigenze proprie del procedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella trattazione, a tutela dell'interesse dei minori contro l'ulteriore pregiudizio derivante dal protrarsi della situazione di abbandono - è legittimo procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha considerato ritualmente eseguita la notificazione del decreto di apertura del procedimento di adottabilità nei confronti dei genitori del minore con le forme previste per le persone irreperibili, reputando irrilevante la generica indicazione dello stato di detenzione in cui gli stessi versavano, non avendo avuto alcun esito l'interrogazione delle banche dati gestite dagli organi di polizia interni e internazionali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)