Sez. 1, Sentenza n. 3358 del 28/03/1991 (Rv. 471476 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica | Presupposto - Conoscenza dell'indirizzo straniero del destinatario - Mancanza - Conseguenze.
Procedimento civile - Notificazione - A persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica
L'art. 142 cod. proc. civ., nel disciplinare la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel territorio dello Stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma della legge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art. 143 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)