Sez. U, Sentenza n. 3000 del 03/05/1986 (Rv. 446006 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - OSTETRICHE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LA NON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL'ENPAO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - OSTETRICHE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI OPTARE PER LA NON PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL'ENPAO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La domanda proposta da un'ostetrica nei confronti dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO), per conseguire la restituzione di contributi versati, in relazione all'Esercizio della facoltà di optare per la non prosecuzione del rapporto assicurativo, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980 n. 127, e di ottenere conseguentemente la cancellazione dai ruoli contributivi, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che investe posizioni di diritto soggettivo, e che i provvedimenti dell'ente assicuratore, anche con riguardo all'iscrizione o cancellazione da quei ruoli contributivi, hanno carattere non discrezionale, ma vincolato, nel concorso di presupposti e condizioni direttamente fissate dalla legge, e sono quindi sindacabili dal giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di detti diritti (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 6691/83, mass n 431413; (V 938/78, mass n 390271).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)