Sez. U, Sentenza n. 938 del 24/02/1978 (Rv. 390271 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SITUAZIONE SOGGETTIVA CONFIGURABILE COME DIRITTO SOGGETTIVO - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA INDEBITAMENTE INTERFERENTE SU UN ATTO DELLA PA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SITUAZIONE SOGGETTIVA CONFIGURABILE COME DIRITTO SOGGETTIVO - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA INDEBITAMENTE INTERFERENTE SU UN ATTO DELLA PA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PERSISTENZA - LIMITI.*
Al fine dell'affermazione o meno della giurisdizione del giudice ordinario, da porsi in relazione all'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta ed all'effettiva protezione ad essa accordata dall'ordinamento, non e rilevante indagare se la pronuncia richiesta a quel giudice rientri o meno nei limiti che il suo potere giurisdizionale incontra di fronte ad un provvedimento amministrativo, a norma dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Detti limiti, infatti, comportanti il divieto per il giudice ordinario di annullare, modificare o revocare detto provvedimento, ovvero comunque di emanare una pronuncia con portata sostitutiva, non ostano a che il giudice stesso possa sindacarne la legittimita, sia pure al solo fine di disapplicarlo se ed in quanto lesivo di una posizione di diritto soggettivo. Pertanto, ove la situazione soggettiva dedotta in giudizio si configuri come diritto soggettivo, e, come tale, sia devoluta al giudice ordinario, la proposizione di una richiesta diretta a conseguire una pronuncia indebitamente interferente sull'atto amministrativo, nei termini indicati, non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, ma impone soltanto a questi di astenersi dall'emanare quella pronuncia, provvedendo all'accoglimento della domanda nei limiti, in cui il giudice puo esercitare i suoi poteri, e comunque sugli altri capi della domanda, esplicitamente od implicitamente proposti. (V 530/77, mass n 384085; (V 504/70, mass n 345535).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)