Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 23/05/1967 (Rv. 327527 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE INCORPORATE - OBBLIGAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL VALORE DEI MATERIALI E DEL PREZZO DELLA MANO D'OPERA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE INCORPORATE - OBBLIGAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL VALORE DEI MATERIALI E DEL PREZZO DELLA MANO D'OPERA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
L'obbligazione del proprietario del suolo di pagare al terzo, che vi ha fatto costruzioni, il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, a seguito della concentrazione dell'obbligazione operata per la scelta prevista dall'art. 936 cod.civ., va configurata come debito di valore e, pertanto, la somma deve essere liquidata tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. (Conf. 1570-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)