diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1420 del 15/05/1971 (Rv. 351689 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE INCORPORATE - INDENNITA AL COSTRUTTORE - ACQUISTO DI DIRITTO DELLE OPERE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - CREDITO DEL COSTRUTTORE PER IL VALORE DEL MATERIALE ED IL PREZZO DELLA MANO D'OPERA - TEMPO DI DETERMINAZIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351689-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - RITENZIONE DELLE OPERE INCORPORATE - INDENNITA AL COSTRUTTORE - ACQUISTO DI DIRITTO DELLE OPERE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - CREDITO DEL COSTRUTTORE PER IL VALORE DEL MATERIALE ED IL PREZZO DELLA MANO D'OPERA - TEMPO DI DETERMINAZIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

L'acquisto per accessione ha luogo di diritto, per il solo fatto obiettivo dell'incorporazione, nel momento stesso in cui le addizioni sono eseguite, correlativamente anche in quel momento sorge il diritto di credito del terzo costruttore, nei confronti del proprietario che preferisce ritenere le opere, e l'aumento di valore recato al fondo ovvero il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera devono essere determinati con riferimento pure a quel momento. L'obbligazione del proprietario di pagare al terzo l'indennita costituisce un debito di valore soggetto a rivalutazione, non potendo il terzo subire le conseguenze di eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, successivamente verificatesi. (V 1120'67, mass n 327527).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)