diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8802 del 19/11/2018 Ud. (dep. 28/02/2019) Rv. 276168 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'agevolazione o del metodo mafioso - Applicabilità ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Sussistenza - Effetti.
Stato
decisa il 2018-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276168-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, per aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo; mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)