Sez. 6, Sentenza n. 20144 del 17/02/2010 Ud. (dep. 27/05/2010) Rv. 247370 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'agevolazione o del metodo mafioso - Applicabilità ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Sussistenza - Effetti.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e pertanto può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)