Sez. 3, Sentenza n. 4140 del 01/02/1979 Ud. (dep. 28/04/1979) Rv. 141897 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE.*
Il principio di specialita dell'estradizione costituisce ostacolo a disporre della persona fisica dell'estradato per causa diversa da quella per cui e stata concessa l'estradizione, la quale mira appunto a conseguire tale disponibilita in relazione alle attivita processuali che la presuppongono. Detto principio non costituisce quindi causa d'improcedibilita della Azione penale per fatti commessi anteriormente all'estradizione e non compresi nel provvedimento che la concede, sempre che il procedimento non comporti provvedimenti di coercizione personale. L'estradizione, infatti, riguarda la disponibilita fisica del giudicabile o del condannato e non anche l'Esercizio dell'Azione penale, la quale, di regola, non subisce alcuna limitazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)