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Sez. 2, Sentenza n. 5009 del 20/10/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149040 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESTRADIZIONE CONCESSA PER DETERMINATI REATI - PROCEDIMENTI PER FATTI DIVERSI E PRECEDENTI - BASATI SULLA PRESENZA DELLO IMPUTATO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149040-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - ESTRADIZIONE CONCESSA PER DETERMINATI REATI - PROCEDIMENTI PER FATTI DIVERSI E PRECEDENTI - BASATI SULLA PRESENZA DELLO IMPUTATO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA.*

Il principio di specialita dell'estradizione non e da intendersi nel senso che non si possa esercitare l'Azione penale per fatti diversi e anteriori all'estradizione stessa, ma nel senso che per quei fatti non si puo disporre della persona fisica dell'estradato ne coercitivamente ne in altro modo, dovendo il medesimo considerarsi come non presente nel territorio dello stato. (Conf mass n 141897; (Conf mass n 141134; (Conf mass n 137019; (Conf mass n 135911).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)