Sez. L, Sentenza n. 4236 del 20/09/1978 (Rv. 393872 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSENZA DI RISCHIO ECONOMICO, SISTEMATICITA DELLE PRESTAZIONI ED ESERCIZIO DI UNA COSTANTE VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DEL RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSENZA DI RISCHIO ECONOMICO, SISTEMATICITA DELLE PRESTAZIONI ED ESERCIZIO DI UNA COSTANTE VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DEL RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Qualora risultino accertati i requisiti dell'assenza di rischio economico, della sistematicita delle prestazioni e dell'Esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del prestatore d'opera, deve ritenersi la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, con l'inserimento del prestatore d'opera nella organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa in regime di subordinazione, pur in Mancanza di taluni degli elementi sintomatici di tale rapporto, come, ad esempio, quello del rispetto dell'orario di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)