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Sez. L, Sentenza n. 4236 del 20/09/1978 (Rv. 393872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSENZA DI RISCHIO ECONOMICO, SISTEMATICITA DELLE PRESTAZIONI ED ESERCIZIO DI UNA COSTANTE VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DEL RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ASSENZA DI RISCHIO ECONOMICO, SISTEMATICITA DELLE PRESTAZIONI ED ESERCIZIO DI UNA COSTANTE VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO - CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - MANCANZA DEL RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Qualora risultino accertati i requisiti dell'assenza di rischio economico, della sistematicita delle prestazioni e dell'Esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del prestatore d'opera, deve ritenersi la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, con l'inserimento del prestatore d'opera nella organizzazione tecnico-amministrativa dell'impresa in regime di subordinazione, pur in Mancanza di taluni degli elementi sintomatici di tale rapporto, come, ad esempio, quello del rispetto dell'orario di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)