Sez. U, Sentenza n. 2920 del 11/05/1982 (Rv. 420817 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE.*
Il rapporto di lavoro autonomo si distingue dal rapporto di lavoro subordinato in base agli elementi della collaborazione, del vincolo di dipendenza gerarchica, dell'oggetto della prestazione e del rischio: i primi due elementi sono connotati esclusivi e peculiari del rapporto di lavoro subordinato, e non di quello di lavoro autonomo, e consistono rispettivamente nell'inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'Esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sullo operato del lavoratore; l'oggetto della prestazione, nel caso del lavoro autonomo, è dato dal risultato dell'attività del prestatore, mentre, nel caso del lavoro subordinato, è costituito dalle energie lavorative esplicate dal prestatore secondo le direttive e sotto il controllo del datore di lavoro; infine, il rischio attinente all'attività produttiva ricade sul datore di lavoro nella ipotesi di lavoro subordinato, mentre grava sul lavoratore nel caso di lavoro autonomo. (V 4236/78, mass n 393872; (Conf 1691/79, mass n 398041).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)