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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10520 del 21/05/2015 (Rv. 635457 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto impugnato - Obbligo d'indicare autorità, modalità e termine per impugnare - Errore informativo - Conseguenze - Rimessione in termini del contribuente che vi abbia aderito - Ammissibilità - Riflessi sul riparto di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635457-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'erronea indicazione nell'atto impugnato dell'organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento, ma non incide sul riparto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)