Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10520 del 21/05/2015 (Rv. 635457 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto impugnato - Obbligo d'indicare autorità, modalità e termine per impugnare - Errore informativo - Conseguenze - Rimessione in termini del contribuente che vi abbia aderito - Ammissibilità - Riflessi sul riparto di giurisdizione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'erronea indicazione nell'atto impugnato dell'organo giurisdizionale, competente a conoscere il ricorso, può giustificare la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento, ma non incide sul riparto di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)