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Sez. 5, Ordinanza n. 20024 del 30/09/2011 (Rv. 619082 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Atti impositivi - Mancata indicazione degli enti contro cui proporre impugnazione - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619082-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la mancata indicazione negli atti impositivi degli enti contro i quali può proporsi ricorso - in particolare il Comune per contestare l'importo richiesto e l'Agenzia del territorio per contestare la rendita attribuita - non determina alcun pregiudizio per la difesa del contribuente, in quanto si tratta di indicazioni che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, non sono previste a pena di nullità e potrebbero assumere rilevanza solo se ne derivi una giustificata incertezza sui mezzi di tutela.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)