Sez. U - , Ordinanza n. 25722 del 04/09/2023 (Rv. 668743 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritti amministrativi ex art. 1 bis, all. 10, e contributi per collegamento in ponte radio ex art. 2 bis, all. 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche "ratione temporis" vigente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie in materia di diritti amministrativi, ai sensi degli artt. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e 1.1-bis del relativo All. 10, nella versione antecedente alla l. n. 115 del 2015, ossia fino al 17 agosto 2015, e di contributi annui per i collegamenti in ponte radio, ai sensi degli artt. 35 del citato decreto e 2-bis del relativo All. 10, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice tributario, atteso che le somme da corrispondere non hanno natura tributaria, non avendo carattere coattivo, né collegamenti con una spesa pubblica e con uno specifico indice di capacità contributiva, ma conseguono al rapporto sinallagmatico esistente tra prestazioni della parte privata e prestazioni di quella pubblica derivante dal rilascio dell'autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d'uso, in virtù del quale l'importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del "solvens", ma costituisce corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all'art. 25, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero ex art. 28, comma 2, oltre ad essere per i diritti facoltativo.
Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 1 bis, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 lett. B CORTE COST., Legge 29/07/2015 num. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)