diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 35336 del 18/11/2021 (Rv. 663195 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE | Canone mezzi pubblicitari - Determinazione della tariffa da parte dei Comuni - Limiti - Art. 10, comma 5, lett. b della l. n. 448 del 2001- Carattere vincolante- Sussistenza- Conseguenze- Aumento del coefficiente di determinazione del canone- Illegittimità.
Stato
decisa il 2021-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663195-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

In tema di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, l'art. 10, comma 5, lett. b), della l. n. 448 del 2001, modificando l'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 446 del 1997 ha stabilito,

con decorrenza dal 2002 e con effetto vincolante, che nella determinazione della tariffa, i Comuni non possano eccedere di oltre il 25% le tariffe deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente a titolo di imposta comunale sulla pubblicità sicché è illegittima la delibera comunale che, agendo sui coefficienti di determinazione del canone, senza modificare la tariffa base, aumenti la tariffa oltre il limite stabilito dalla legge statale.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 62 com. 2 lett. D, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 10 com. 5 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)