Sez. T, Ordinanza n. 32154 del 10/12/2025 (Rv. 677389-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE | Art. 1, comma 739 della l. n. 208 del 2015 - Corte cost. n. 15 del 2018 – Interpretazione - Aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 - Ambito temporale di applicazione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE
L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 va inteso, alla luce dell'interpretazione offertane dalla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall'1 gennaio 2013 il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012.
Costituzione art. 114, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)