Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 05/05/1973 (Rv. 363703 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DELIBAZIONE INCIDENTALE DEL MERITO - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA - FATTISPECIE (LAVORO SUBORDINATO - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE).*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DELIBAZIONE INCIDENTALE DEL MERITO - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA - FATTISPECIE (LAVORO SUBORDINATO - RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE).*
Anche quando il riconoscimento o la qualificazione giuridica di un rapporto costituiscano contemporaneamente il presupposto della Competenza e la condizione per l'Esercizio dell'Azione, l'inammissibilita dell'istanza per regolamento di Competenza e profilabile solo se il giudice decide declinando la propria Competenza (perche una tale decisione si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda nel merito, impugnabile con i mezzi ordinari), ma non anche se il giudice, dissociando i due profili della questione ed effettuando una delibazione meramente incidentale di quello di merito, decida positivamente ed allo stato in ordine alla propria Competenza e rimetta espressamente all'esito della disponenda istruttoria la definizione del giudizio. (nella specie, sulla scorta di tali principi, e stato ritenuto ammissibile l'istanza di regolamento proposta avverso un'ordinanza con la quale il pretore, investito della domanda di riassunzione di un lavoratore che assumeva di essere stato illegittimamente licenziato, aveva disposto in via di urgenza, a norma dell'art 700 cod proc civ, la riassunzione in servizio dell'attore, quantunque il datore di lavoro avesse eccepito che trattavasi di licenziamento per ristrutturazione dell'azienda, come tale sottratto alla Competenza pretorile).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)