Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 19/02/1980 (Rv. 404718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI O DI MERITO AI FINI DELLA COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - ESPERIBILITA - DECLARATORIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DOPO LA DECLARATORIA DI TARDIVO DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE LA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI TALE COMPETENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI O DI MERITO AI FINI DELLA COMPETENZA - REGOLAMENTO NECESSARIO - ESPERIBILITA - DECLARATORIA DI COMPETENZA PER TERRITORIO DOPO LA DECLARATORIA DI TARDIVO DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE LA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI TALE COMPETENZA - APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
E impugnabile con il regolamento necessario di Competenza, la sentenza che risolva questioni diverse da quelle di Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, quando l'esame di tali questioni pregiudiziali venga compiuto in via incidentale e ai soli fini della decisione sulla Competenza. E pertanto inammissibile l'appello contro la sentenza con la quale il giudice adito abbia dichiarato la propria Competenza per territorio dopo avere dichiarato tardivo il disconoscimento della scrittura privata contenente la clausola attributiva di tale Competenza. (Conf 990/77, mass n 384609; (Conf 763/75, mass n 374118; (Conf 1173/73, mass n 363703; (Conf 1291/72, mass n 357811; (Conf 3731/71, mass n 355528; (Conf 1564/71, mass n 351954).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)