Sez. L, Sentenza n. 16132 del 20/07/2007 (Rv. 598755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Esclusione - Necessità che il giudice di merito valuti d'ufficio l'esistenza eventuale del giustificato motivo - Possibilità - Onere di indicare la censura tra i motivi di gravame - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In considerazione dell'unicità del potere di recesso che la legge riconosce al datore di lavoro, il giudice di merito ha il dovere di accertare, anche d'ufficio, l'esistenza dei presupposti del giustificato motivo di licenziamento senza limitarsi ad escludere l'esistenza di una giusta causa; in grado d'appello, tuttavia, l'omissione di tale accertamento dev'essere specificamente dedotta tra i motivi di gravame.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)