Sez. L, Sentenza n. 7185 del 26/05/2001 (Rv. 547025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Inadempimento giustificante solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Nuova qualificazione del licenziamento - Ammissibilità - Effetti - Esame di ufficio della questione - Omissione - Deduzione in appello del vizio di motivazione - Ammissibilità - In cassazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In riferimento all'inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, la fattispecie del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono in rapporto di specialità, e unico è il potere di recesso da esse determinato, regolato nei suoi effetti dalla legge e non dalla volontà del recedente, con la conseguenza che, sussistendo i presupposti del licenziamento per giustificato motivo ma non anche quelli del licenziamento per giusta causa, l'intimato licenziamento in tronco non è invalido, ma produce i suoi effetti alla scadenza del periodo di preavviso, e la possibilità della sua relativa riqualificazione quale licenziamento per giustificato motivo va verificata dal giudice anche d'ufficio - pena il difetto di motivazione - nel momento in cui esclude la configurabilità di una giusta causa. Tuttavia in appello tale difetto di motivazione va rilevato dal giudice solo se denunciato con i motivi di impugnazione e di conseguenza non può essere fatto valere successivamente in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)