Sez. L, Sentenza n. 21685 del 14/08/2008 (Rv. 604712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disciplina ex art. 4 legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza - Esclusione della tutela reale - Presupposti - Assenza del carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Fattispecie relativa ad una scuola di formazione per attori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento, l'applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge n. 108 del 1990, (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, modif. dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1990) presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica, purché in assenza di una struttura imprenditoriale. (Nella specie, relativa alla domanda di un lavoratore dipendente avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento, la S.C. ha confermato, sulla scorta dell'enunciato principio, l'impugnata sentenza, la cui motivazione aveva correttamente escluso che una scuola di dizione esercente l'attività di preparazione alla professione attorea rientrasse tra le organizzazioni di tendenza, essendo, invece, emerso, dalla ricerca da parte della scuola stessa del mantenimento del pareggio di bilancio, il perseguimento di uno scopo di lucro e, dunque, la sua natura imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)