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Sez. L, Sentenza n. 20442 del 21/09/2006 (Rv. 592164 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Disciplina ex art. 4 legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza - Esclusione della tutela reale - Presupposti - Assenza del carattere imprendtioriale dell'attività - Necessità - Fattispecie relativa a società esercente l'attività tipografica di pubblicazione e commercializzazione di riviste in ambito religioso.
Stato
decisa il 2006-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592164-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di licenziamento, l'applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1990), presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di una struttura imprenditoriale. (Nella specie, relativa alla domanda di un lavoratore dipendente di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento, la S.C. ha confermato, sulla scorta dell'enunciato principio, l'impugnata sentenza, con la cui motivazione era stato correttamente escluso che la società datrice di lavoro esercente l'attività tipografica di pubblicazione e commercializzazione di libri e riviste in ambito religioso appartenesse alle "organizzazioni di tendenza", essendo, invece, rimasta accertata la natura imprenditoriale della stessa finalizzata al perseguimento di uno scopo di lucro, come era dimostrato dal consistente volume di affari riscontrato, senza che, perciò, potesse ritenersi l'attività stessa ispirata al solo criterio della mera economicità di gestione, funzionalmente diretta all'equilibrio tra costi e ricavi).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)