Sez. L, Sentenza n. 12131 del 16/07/2012 (Rv. 623281 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CLASSIFICAZIONE E RUOLI | Segretario comunale capo iscritto nella terza fascia professionale e trasferito ad altra amministrazione - Diritto alla qualifica dirigenziale del segretario generale di seconda classe iscritto nella medesima fascia - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CLASSIFICAZIONE E RUOLI
Il segretario comunale capo, iscritto nella terza fascia professionale ex art. 12, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 465 del 1997 e trasferito nei ruoli di altra amministrazione, non ha diritto alla qualifica dirigenziale propria del segretario generale di seconda classe, pur iscritto nella medesima fascia professionale, in quanto l'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 cit. attribuisce rilievo, ai fini dell'inquadramento nell'ente di destinazione, alla "qualifica in godimento" e non all'inserimento nell'una o nell'altra fascia professionale.
Riferimenti normativi: DPR 04/12/1997 num. 465 art. 12, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)