Sez. L, Sentenza n. 23853 del 24/11/2010 (Rv. 615763 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni - Personale di enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70 del 1975 - Reinquadramento - Differenza tra il trattamento precedente e quello attuale - Attribuzione "ad personam", ai sensi dell'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997 - Indennità di funzione e salario di professionalità - Computo nel minuendo - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In materia di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ai fini della conservazione da parte del dipendente dopo il reinquadramento, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, vanno considerate, nel trattamento previsto dalla nuova qualifica, anche gli emolumenti attribuiti in via generale dall'amministrazione ricevente a tutti i dipendenti aventi tale qualifica. (Nella specie, relativa al passaggio di segretari comunali capo di IX qualifica alle dipendenze dell'INAIL, la S.C. ha affermato che nel trattamento previsto dalla nuova qualifica andavano considerati anche l'indennità di funzione e il salario di professionalità, attribuiti dal predetto istituto a tutti i dipendenti aventi la qualifica di segretario, a prescindere dalle funzioni esercitate).
Riferimenti normativi: DPR 26/05/1975 num. 411, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 18 com. 11, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 09/03/1988 num. 89 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)