Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 05/12/1997 (Rv. 510738 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE | Controversia in ordine alla parziale altruità della cosa - Venditore convenuto - Onere probatorio a suo carico - Configurabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE
Nel giudizio instaurato con la "actio quanti minoris" ove sia controversa la parziale altruità della cosa, il convenuto-venditore ha l'onere di provare che la porzione in contestazione della cosa compravenduta apparteneva a lui stesso, in base al principio fondamentale secondo cui quando il creditore ha dato la prova del fatto costitutivo del proprio diritto è il debitore a dover dimostrare il fatto estintivo rappresentato dalla esatta esecuzione della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)