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Sez. 3, Sentenza n. 973 del 07/02/1996 (Rv. 495754 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Responsabilità contrattuale - Domanda di adempimento e domanda di risarcimento per inadempimento - Ripartizione dell'onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495754-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi all'art. 2697 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè L'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (in applicazione dell'indicato principio la S.C. ha ritenuto che esattamente i giudici di merito nella fattispecie in esame avevano escluso che spettasse all'assicuratore, che agiva ex art. 1916 cod. civ. in surrogazione del mittente per ottenere il risarcimento della perdita della cosa trasportata ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., di provare il fatto negativo della mancata riconsegna di essa e, quindi, l'inadempimento del vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)