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Sez. L, Sentenza n. 189 del 09/01/2002 (Rv. 551448 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Censura limitata ad una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione - Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice di merito - Conseguenze nel successivo giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551448-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, produce l'inammissibilità dell'appello, il cui mancato rilievo da parte del giudice di merito comporta, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)