Sez. L, Sentenza n. 189 del 09/01/2002 (Rv. 551448 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Censura limitata ad una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione - Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice di merito - Conseguenze nel successivo giudizio di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, in relazione ad una delle ragioni autonomamente idonee a sorreggere la decisione, produce l'inammissibilità dell'appello, il cui mancato rilievo da parte del giudice di merito comporta, in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)