Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485202 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - In genere | Censura limitata ad una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità.
Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - In genere
L'inammissibilità dell'appello - derivante da mancata censura di alcuna delle molteplici ragioni su cui si basa la sentenza impugnata, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione -, ancorché non rilevata dal giudice del gravame, è suscettibile di rilievo di ufficio nella successiva sede di legittimità, attenendo al formarsi di un giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)