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Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485202 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - In genere | Censura limitata ad una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485202-01

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - In genere

L'inammissibilità dell'appello - derivante da mancata censura di alcuna delle molteplici ragioni su cui si basa la sentenza impugnata, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione -, ancorché non rilevata dal giudice del gravame, è suscettibile di rilievo di ufficio nella successiva sede di legittimità, attenendo al formarsi di un giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)