Sez. L, Sentenza n. 1597 del 13/02/1987 (Rv. 451012 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - DEDUZIONI IN GIUDIZIO DI FATTI NUOVI O ELEMENTI DIVERSI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - DEDUZIONI IN GIUDIZIO DI FATTI NUOVI O ELEMENTI DIVERSI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
I motivi di licenziamento indicati nella comunicazione scritta di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 delimitano la materia del contendere nel successivo giudizio promosso dal lavoratore, con la conseguenza che la verifica in Sede giudiziale della legittimità del recesso deve farsi con esclusivo riferimento a tali motivi, restando preclusa al datore di lavoro l'introduzione in giudizio di fatti nuovi o elementi diversi ed essendogli consentito soltanto di dedurre circostanze confermative della enunciata causa di recesso. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il datore di lavoro, avendo indicato come motivo del licenziamento l'ingiustificata assenza dal lavoro, non potesse poi addurre a base del recesso il fatto che l'assenza del lavoratore fosse dovuta ad un impedimento fisico determinato da una causa diversa da quella comunicata, è cioè da malattia invece che da infortunio sul lavoro). (V 5144/83, mass n 430005; (V 3756/83, mass n 428667; (Conf 4268/85, mass n 441760).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)