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Sez. L, Sentenza n. 4268 del 19/07/1985 (Rv. 441760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE SCRITTA PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - POSSIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI DEDURRE FATTI NUOVI OD ELEMENTI DIVERSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MOTIVI INDICATI NELLA COMUNICAZIONE SCRITTA PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - POSSIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI DEDURRE FATTI NUOVI OD ELEMENTI DIVERSI - ESCLUSIONE.*

I motivi di licenziamento indicati nella comunicazione scritta di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 delimitano la materia del contendere nel successivo giudizio promosso dal lavoratore, con la conseguenza che la verifica in Sede giudiziale della legittimità del recesso va fatta con esclusivo riferimento a tali motivi e quindi con divieto per il datore di lavoro convenuto di introdurre il giudizio fatti nuovi o elementi diversi, essendogli consentito soltanto di dedurre circostanze confermative o di contorno della enunciata causa del suo recesso. (nella specie, si è ritenuto che al datore di lavoro imprenditore edile, il quale aveva intimato ad un solo dipendente il licenziamento "per riduzione di personale" ai sensi dell'art. 96 n. 1 del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese edili, fosse preclusa la possibilità di far valere, nel corso del giudizio promosso dal lavoratore, l'ulteriore motivo di licenziamento "per fine lavoro" nell'industria edilizia). (V 5144/83, mass n 430005; (V 3756/83, mass n 428667; (V 2190/76, mass n 380986).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)