Sez. 3, Sentenza n. 804 del 15/04/1971 Ud. (dep. 24/08/1971) Rv. 118996 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - ACCUSE FORMULATE DA FANCIULLI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - ACCUSE FORMULATE DA FANCIULLI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
Nel caso di accuse formulate da fanciulli, al fine di escludere ogni possibilita di sospetto che esse siano la conseguenza d'un processo di autosuggestione, o d'esaltazione e fantasia, ovvero ancora d'immaturita psichica, il giudice deve anzitutto sottoporle a valutazione attenta e profonda, ed evidenziare, poi, gli elementi obbiettivi validi a suffragarle in senso assolutamente tranquillante per una decisione contraria all'accusato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)