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Sez. 3, Sentenza n. 804 del 15/04/1971 Ud. (dep. 24/08/1971) Rv. 118996 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - ACCUSE FORMULATE DA FANCIULLI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118996-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - ACCUSE FORMULATE DA FANCIULLI - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*

Nel caso di accuse formulate da fanciulli, al fine di escludere ogni possibilita di sospetto che esse siano la conseguenza d'un processo di autosuggestione, o d'esaltazione e fantasia, ovvero ancora d'immaturita psichica, il giudice deve anzitutto sottoporle a valutazione attenta e profonda, ed evidenziare, poi, gli elementi obbiettivi validi a suffragarle in senso assolutamente tranquillante per una decisione contraria all'accusato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)