Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 14/12/1985 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172645 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - NORMATIVA - CONTENUTO - IDENTIFICAZIONE PRECEDENTE SU BASE FOTOGRAFICA - INCIDENZA PROBATORIA - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONE - IN GENERE - NORMATIVA - CONTENUTO - IDENTIFICAZIONE PRECEDENTE SU BASE FOTOGRAFICA - INCIDENZA PROBATORIA - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art. 360 cod. proc. pen., in tema di ricognizione di persone, prevede che alla ricognizione formale possa essere chiamato colui che ha avuto occasione, in precedenza, di vedere la persona da riconoscere, spettando al giudice la valutazione del grado di attendibilità , a nulla rilevando sul piano della incidenza probatoria la precedente identificazione su base fotografica della persona stessa. (V mass n 107228; (V mass n 118996; (V mass n 151582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)