diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 17/11/1967 Ud. (dep. 15/03/1968) Rv. 107186 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -ANOMALIA DEL SENTIMENTO NON CONSEGUENTE AD UNO STATO PATOLOGICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107186-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -ANOMALIA DEL SENTIMENTO NON CONSEGUENTE AD UNO STATO PATOLOGICO - IRRILEVANZA.*

Il vizio di mente, di cui agli artt.88 e 89 cod.pen. deve sempre dipendere da una infermita, cioe da uno stato patologico che alteri i processi intellettivi o quelli della volonta, aumentando o scemando grandemente la capacita di intendere e di volere. Esulano, pertanto, dalla nozione di esso tutte le anomalie o forme di degenerazione del sentimento che, pur influendo nel processo di Determinazione o inibizione, non siano conseguenti ad uno stato patologico suscettibile di escludere o diminuire detta capacita, intesa quale attitudine del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta e ad autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi. (V.103638, anno 1967 102672, 100384, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)