Sez. U, Sentenza n. 9973 del 24/06/1998 Ud. (dep. 21/09/1998) Rv. 211072 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Casi in cui l'ipotesi è configurabile.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
La disposizione dell'art. 619 cod. proc. pen. trova la sua "ratio" nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice "a quo", lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)