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Sez. 1, Sentenza n. 19765 del 01/12/2023 Ud. (dep. 20/05/2024) Rv. 286398-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO | Giudizio cartolare di appello - Difformità tra il dispositivo comunicato alle parti e quello in calce alla motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Rettificazione dell'errore da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619, cod. proc. pen. - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286398-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO

La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)