Sez. 2, Sentenza n. 11024 del 17/02/2005 Ud. (dep. 21/03/2005) Rv. 231340 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SOTTRAZIONE DI COSA COMUNE - IN GENERE | Causa di non punibilità - Presupposti e condizioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SOTTRAZIONE DI COSA COMUNE - IN GENERE
La causa di non punibilità prevista dall'art. 627 comma secondo cod. pen. si riferisce unicamente all'appropriazione del valore della quota ereditaria ed è applicabile quando il fatto posto in essere sia qualificabile come "sottrazione" in senso tecnico-giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 627 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)