Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 26/09/1995 Ud. (dep. 26/04/1996) Rv. 204757 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - In genere | Sottrazione di cose comuni - Distinzione - Indicazione - Fattispecie relativa ad impossessamento di energia elettrica condominiale.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - In genere
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni previsto dall'art. 627 cod. pen., la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso "pro indiviso": non è possibile, infatti, configurare una "sottrazione" da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo "pro quota", in possesso del bene. (In attuazione di detto principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. nell'impossessamento da parte di un condomino, attuato mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, dell'energia elettrica destinata all'alimentazione dell'impianto di illuminazione e degli altri apparecchi di proprietà comune, argomentando sul presupposto che tutti i partecipanti al condominio, compreso l'agente, dovevano reputarsi compossessori dell'energia elettrica somministrata dall'ente erogatore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 627, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)