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Sez. L, Ordinanza n. 3365 del 15/02/2026 (Rv. 677822-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime dovere - Ambito applicativo - Agenti della polizia penitenziaria - Servizi di traduzione del detenuto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677822-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di benefici per le vittime del dovere, il servizio di traduzione del detenuto svolto dagli agenti di polizia penitenziaria non è sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non rientrando nella nozione di servizi di ordine e sicurezza pubblica, attività che il medesimo Corpo svolge solo eventualmente e, all'occorrenza, in via concorrente con gli agenti della polizia di Stato, né configura un'attività di contrasto alla criminalità o di tutela della pubblica incolumità o di soccorso o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 16 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 395 art. 5, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 42 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)