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Sez. L - , Sentenza n. 16571 del 31/07/2020 (Rv. 658496 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Attività di vigilanza della struttura carceraria svolta dall'agente di Polizia penitenziaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658496-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

I benefici in favore della categoria delle vittime del dovere - nella quale rientrano, tra l'altro, i dipendenti pubblici che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento di servizi di ordine pubblico - non spettano all'agente di polizia penitenziaria per le lesioni permanenti derivategli da una aggressione subita ad opera di un detenuto in occasione dell'attività di vigilanza svolta all'interno della struttura carceraria, poiché l'attività in questione - avuto riguardo alle fonti normative che, fin dalla creazione del Corpo di polizia penitenziaria, hanno assegnato agli appartenenti di tale Corpo compiti di ordine e vigilanza all'interno del carcere - non può essere ricondotta ad un servizio di ordine pubblico, il quale è configurabile nella diversa e specifica ipotesi in cui detti appartenenti siano chiamati a concorrere, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. n. 121 del 1981, nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito delle forze di polizia.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 16 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)