Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 14/04/1972 (Rv. 357667 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE CONSEGNATE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE - DIFFERENZE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - COSE CONSEGNATE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE - DIFFERENZE.*
La responsabilita dell'albergatore(e dei soggetti assimilati in forza dell'art 1786 cod civ: imprenditori di case di cura, trattorie, ristoranti ecc) si distingue in responsabilita illimitata e limitata, a seconda che le cose siano consegnate in custodia o semplicemente portate in albergo. Nel primo caso, la consegna in custodia costituisce un presupposto per l'Esercizio del diritto che compete al cliente, e comporta un mutamento sul modo di vigilanza, che riguarda non soltanto i locali in godimento del cliente, ma direttamente le cose da costui consegnate in custodia, secondo le regole proprie del contratto di deposito; nel secondo caso, invece, l'Obbligo della custodia e soltanto accessorio di quello principale della prestazione dello alloggio e la responsabilita limitata dell'albergatore sorge indipendentemente da qualsiasi consegna e per il solo fatto dell'introduzione delle cose in albergo. (V 3070'60; 2553'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1786, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1781, Cod. Civ. art. 1784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)