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Sez. 3, Sentenza n. 2730 del 25/06/1977 (Rv. 386383 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI COSE PORTATE IN ALBERGO O DI COSE CONSEGNATE IN CUSTODIA - DIVERSITA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386383-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI COSE PORTATE IN ALBERGO O DI COSE CONSEGNATE IN CUSTODIA - DIVERSITA DI DISCIPLINA.*

Per la sottrazione di cose dei clienti, la responsabilita dello albergatore (e degli equiparati: art 1786 cod civ) si configura diversamente, a seconda che si tratti di cose 'consegnate in custodià ovvero di cose solo 'portatè in albergo; mentre in quest'ultimo caso la responsabilita - limitata - e basata soltanto sulla circostanza dell'introduzione nell'albergo, nel primo, invece, la responsabilita - illimitata - e fondata su un tipico contratto di deposito, distinto da quello di albergo, pur se ad esso accessorio. (Conf 1195/72, mass n 357667; (Conf 2553/63; (Conf 3070/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)