Sez. 1, Sentenza n. 200 del 26/02/1971 Ud. (dep. 27/07/1971) Rv. 118836 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - SENTENZA CHE RITENGA CAPACE L'IMPUTATO RITENUTO INCAPACE DA ALTRA SENTENZA PER ALTRO FATTO COMMESSO IN TEMPO DIVERSO - INCONCILIABILITA LOGICO-GIURIDICA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - SENTENZA CHE RITENGA CAPACE L'IMPUTATO RITENUTO INCAPACE DA ALTRA SENTENZA PER ALTRO FATTO COMMESSO IN TEMPO DIVERSO - INCONCILIABILITA LOGICO-GIURIDICA - ESCLUSIONE.*
Non sussiste inconciliabilita logico-giuridica fra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace di intendere e di volere, e l'altra lo ritenga, invece, capace, in quanto la infermita mentale non costituisce uno status permanente dell'individuo, e l'accertamento delle sue condizioni mentali, ai fini della imputabilita, deve sempre essere fatto in relazione al momento del commesso reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)