diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12710 del 29/11/1994 Ud. (dep. 21/12/1994) Rv. 200950 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Contravvenzioni | Buona fede - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200950-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Contravvenzioni

Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che tale onere probatorio non potesse ritenersi adempiuto attraverso la mera produzione in giudizio di una fattura rilasciata da un architetto, che il ricorrente assumeva di avere incaricato di provvedere alle pratiche amministrative necessarie per l'autorizzazione dell'impianto-forno per le carrozzerie di autoveicoli da lui esercitato, allorché si consideri inoltre che il conferimento dell'incarico professionale, anche così configurato, non esonerava il ricorrente medesimo comunque dal vigilare affinché l'incaricato espletasse puntualmente l'attività affidatagli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 com. 4, DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)