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Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 04/05/1993 (Rv. 482220 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni | Esenzione della imposta prevista per i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati - Vigilanza e trasporto valori - Prestazione effettuata con guardie giurate dei predetti istituti - I.V.A. - Esenzione - Estensione anche al trasporto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482220-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni

In tema di I.V.A., la esenzione della imposta prevista dall'art. 10 n. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983 n. 53 (di conversione del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953), per i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati a svolgere, con guardie giurate, esclusivamente tale attività, si estende, nella ipotesi di vigilanza e trasporto valori, anche al trasporto, atteso che la finalità di vigilanza (di beni in movimento) rappresenta la vera ragione di richiesta della prestazione, atteggiandosi le prestazioni ulteriori come elementi irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)