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Sez. 5, Sentenza n. 7811 del 08/06/2000 (Rv. 537415 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Servizi di vigilanza - Esenzione prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 - Presupposti - Servizi prestati direttamente dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537415-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

Dopo le modifiche apportate, alla disciplina di cui all'art. 10, n. 26 del d.P.R. n. 633/72, dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 (conv. in legge n. 53/83), l'esenzione dall'IVA in essa prevista in materia di servizi di vigilanza, va intesa come limitata alle sole prestazioni fornite direttamente dalle guardie giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi; da ciò consegue che essa non spetta invece alle prestazioni fornite - quand'anche a mezzo di guardie giurate - dagli istituti di vigilanza privata previsti dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/09/1935 num. 1952 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 2144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)