Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 21/05/1984 Cc. (dep. 22/06/1984) Rv. 164933 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - CRITERI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO - CRITERI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - LEGITTIMITÀ.*
L'omessa indicazione dei nominativi degli accusatori, consentita dalla legge processuale ove possa derivarne pregiudizio alla istruzione, non è deducibile in Sede di impugnazione sui provvedimenti circa la richiesta, respinta, di libertà provvisoria, in cui è irrilevante la maggiore o minore consistenza degli indizi di colpevolezza, ma deve solo accertarsi, per il diniego del beneficio, che ricorra almeno uno dei due elementi considerati dall'art. 1 della legge n. 152 del 1975. (V mass n 155430, ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)