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Sez. 5, Sentenza n. 1389 del 13/07/1982 Cc. (dep. 08/10/1982) Rv. 155430 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SULLE SOLE RAGIONI PROCESSUALI - LEGITTIMITÀ - OMESSO ESAME DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155430-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO FONDATO SULLE SOLE RAGIONI PROCESSUALI - LEGITTIMITÀ - OMESSO ESAME DELLA PERSONALITÀ DELL'IMPUTATO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non è suscettibile di censura il provvedimento di diniego della libertà provvisoria che ometta di esaminare tutti gli elementi di valutazione desumibili dalle Disposizioni vigenti, in quanto l'omesso esame di uno di essi non è causa di annullamento del provvedimento per Mancanza di motivazione. Il giudizio su uno di tali elementi è, infatti, sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, come si desume chiaramente dall'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. Poiché quindi è di ostacolo alla concessione della libertà provvisoria anche la sola sussistenza delle ragioni processuali, pur in presenza di una prognosi negativa di pericolosità sociale, non è prospettabile il vizio di difetto di motivazione per omesso esame della personalità dell'imputato e della sua figura morale. (Conf 141843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)