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Sez. 3, Sentenza n. 364 del 11/01/2005 (Rv. 578760 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Rapporti in corso - Art. 53 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità anche ai rapporti originati da titolo nullo ma protratti nel tempo per volontà delle parti - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578760-01

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 53, comma primo, della legge n. 203 del 1982 - in virtù della quale detta legge si applica a tutti i rapporti comunque in corso all'entrata in vigore della stessa anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva - si interpreta nel senso che l'espressione avverbiale "comunque" rende applicabile la norma anche ai rapporti originati da titolo nullo, ma protrattisi nel tempo per volontà delle parti, con la sola eccezione delle occupazioni meramente abusive e prive di qualsiasi titolo. Consegue che un contratto di affitto di fondo rustico dipendente da cessione d'affitto agrario stipulato interiormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, ma in corso al momento dell'entrata in vigore di questa, non può essere considerato contratto nuovo ai sensi dell'art. 2 legge cit.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)